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D.Lvo 17/03/1995 n. 1583. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi: a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata; b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi degli artt. da 3 a 6, ad uno di questi soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purché ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera a). 4. Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità Europea, risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese. 5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli artt. 25 e seguenti del decreto legislativo 9-4-1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, secondo comma, nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come 6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli artt. da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenimento specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli artt. da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti. Art. 9. Valori degli appalti 1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'art. 2 della legge 11-21994, n. 109 , e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore: a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori; 2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi; b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori; 2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi; c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX: 1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori; 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A; 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8». 2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13. 3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti: a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare; b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione; c) nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare. 4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto: a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del vaolre residuo; b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni. 5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue: a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. 6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni. 7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base: a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi, oppure: b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo. 9. Il calcolo del valore di un appalto ai fini dell'applicazione del primo comma deve essere basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al primo comma; quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al primo comma, le presenti disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono derogare al primo comma rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita. 10. Ai fini dell'applicazione del primo comma, i soggetti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore. 11. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente decreto. 12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture, comprendente anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive. 13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti. 14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dalla Commissione Europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al primo comma; detto valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione Europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto. Art. 10. Elenchi 1. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai requisiti di cui agli artt. da 2 a 6; gli elenchi hanno carattere esemplificativo e possono essere modificati o integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Art. 11. Modalità di indizione delle gare 1. Salvo quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C. 2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. 3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), pubblicano il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta. 4. Le pubblicazioni di cui al terzo comma non possono aver luogo prima della data di spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'ufficio di cui al secondo comma; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori. 5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, primo comma, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o in parte delle modalità di cui al terzo comma, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Art. 12. Procedure di aggiudicazione 1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ristretta o negoziata. Si intende: a) per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta; b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore; c) per procedura negoziata quella in cui il soggetto aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. 3. Per i soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettera a): a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta; b) la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure ristrette; c) la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 11, primo comma, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13 costituisce procedura negoziata. 4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore, il progetto delle opere delle forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto. Art. 13. Procedure negoziata senza pubblicazione del bando 1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi: a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente; |
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